Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 21 dicembre 1954
- 6 maggio 1955, n. 81
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 20 luglio 1954:
«Istituzione di una cassa regionale per il credito alle imprese artigiane
Presidente: PERASSI; Relatore : AMBROSINI;
P. M.: EULA; Commissario dello Stato
(Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv. GIORGIANNI).
(omissis)
Con ricorso in data 27 luglio 1954,
notificato lo stesso giorno, il Commissario dello Stato per
1) le norme contenute nell'art. 1, lett.
a) e negli articoli successivi che lo richiamano, autorizzando a favore delle
imprese artigiane il credito di esercizio (non contemplato per tali imprese
dalla vigente legge statale 25 luglio 1952 n. 949) violerebbero l'art. 17 dello
Statuto siciliano, in quanto non si uniformerebbero ai principi ed interessi
generali cui si ispira la legislazione dello Stato;
2) l'art. 11, che estende alle operazioni
di credito contemplate dalla legge e dagli atti e formalit relativi, le
agevolazioni previste dall'art. 41 legge statale 25 luglio 1952 n. 949, le
quali toccano, tra l'altro, i diritti notarili, di cancelleria e degli
ufficiali giudiziari, da un lato incorrerebbe nella violazione di cui sub 1 e,
dall'altro, esorbiterebbe dalla competenza legislativa della Regione, cui non
spetterebbe alcuna potest in ordine ai riferiti diritti, non potendo la legiferazione,
che li riguarda farsi rientrare in quella ammessa dall'art. 36 Statuto
siciliano;
3) la disposizione dell'art. 6, n. 2,
attribuendo al consiglio di amministrazione della cassa il potere di approvare
i regolamenti (e quindi anche il regolamento organico del personale),
violerebbe l'art. 43 dello Statuto, in quanto non rispetterebbe le competenze
previste dall art. 2 D. P. Rep. 27 giugno 1952, n. 1133:
4) la disposizione dell'art. 14, 2 comma,
che autorizza 1'Assessore per le finanze ad anticipare nellesercizio finanziario
in corso le quote di spesa poste dalla legge a carico degli esercizi futuri (1955-58),
non indicando i mezzi per far fronte a tale anticipazione, violerebbe l'art. 81
Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato ha illustrato i
motivi del ricorso con memoria a stampa ed oralmente all'udienza. La difesa
della Regione ha resistito con memoria a stampa e nella discussione all udienza.
La causa venne trattata all'udienza del 4
ottobre 1954.
Il Procuratore generale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza 6 ottobre 1954 questa Alta
Corte ordin alla Regione di produrre in giudizio copia dello stato di
previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1954-55.
La causa stata richiamata all'udienza
del 5 dicembre 1954. Le parti ed il Procuratore generale hanno insistito nelle
precedenti conclusioni.
DIRITTO
Col primo mezzo di impugnativa il
Commissario dello Stato si duole che la legge de qua non si armonizzi coi principi e interessi generali cui si
informa la legislazione statale in materia di credito, la quale non prevede il
credito di esercizio alle imprese artigiane e pertanto denuncia violazione
dell'art. 17 Statuto siciliano.
La violazione non sussiste. vero che la
recente legge statale 25 luglio 1952, n. 949, non prevede per le imprese
artigiane il credito di esercizio. Ma il fatto che anche in un recente passato
tale forma di credito non fosse, per le imprese in questione, esclusa dalla
legislazione statale (il che esclude un principio del nostro ordinamento
contrario ad essa), e la circostanza che in Sicilia sussistano condizioni
speciali di precariet delle imprese artigiane che tale forma di credito consigliano,
mostrano 1'insussistenza della denunciata violazione.
Del pari infondatoil secondo mezzo di
impugnativa. col quale viene lamentata, ai sensi dell'art.
N ha maggior pregio la censura avverso la
disposizione dell'art. 11 della legge impugnata, la quale estende al credito di
esercizio il beneficio, accordato dalla legge statale, della riduzione a met
dei diritti notarili, di cancelleria e degli ufficiali giudiziari. Tali
benefici ineriscono oramai anch'essi ai principi della legislazione statale
nella materia.
Infondato altres il terzo mezzo, col
quale il Commissario dello Stato censura l'art. 6, n. 2 della legge impugnata,
per violazione dell'art.
Infatti, 1'art. 6, n.2, non attribuisce al
consiglio di amministrazione se non quei regolamenri per cui non esistano gi
altre competenze in base a leggi preesistenti.
Fondato invece lultimo motivo di
doglianza, relativo alla violazione dell'art. 81 Costituzione.
Con decisione
di pari data, su ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 luglio 1954, dal titolo «
Provvidenze in favore dell'azienda siciliana trasporti e con altre decisioni
di pari data, questa Alta Corte ha affermato il principio che il divieto
comminato dall'ultimo comma dell'art. 81 Cost: si riferisce alle sole leggi
emanate in corso di esercizio finanziario, che prevedono nuove e maggiori spese
rispetto a quelle autorizzate dalle leggi di approvazione del bilancio riflettente
1'esercizio stesso, e non riguarda anche le spese da erogare in esercizi
futuri. Nessuna incostituzionalit , pertanto, riscontrabile nella legge
impugnata per avere introdotto delle nuove spese a carico di esercizi futuri.
Dove per l'incostituzionalit sussiste
nella disposiztione del 2 comma dell'art. 14 della legge, in base al quale «
1'Assessore per le finanze autorizzato ad anticipare, mediante iscrizione a termine
di legge, le quote di spesa di cui all'art.3 ricadenti negli anni finanziari
dal 1955-56 al 1957-
vero che la legge de qua stata emanata in corso di esercizio provvisorio, e che
eventualmente (come stato ritenuto nella sentenza sopra citata) la
sopravvenuta legge di approvazione del bilancio (legge regionale 9 novembre 1954,
n. 38) avrebbe potuto eliminare il difetto, provvedendo a un adeguato
stanziamento, o addirittura limitandosi a prevedere la spesa de qua. Ma n l'una, n l'altra cosa il
legislatore regionale ha fatto, limitandosi, nella legge del bilancio, a
prevedere le spese disposte con la legge impugnata riflettenti il solo
esercizio in corso (capp. 413 bis e ter e 670 ter). E la difesa della Regione,
nella nota illustrativa in data 9 novembre
P. Q. M.
L'Alta Corte accoglie il ricorso proposto
dal Commissario delle Stato avverso la legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana il 20 luglio 1954, concernente la istituzione di una cassa regionale
per il credito alle imprese artigiane e, per l'effetto, annulla il secondo comma
dell'art. 14 della legge stessa.